I modi di acquisto a "titolo originario"
Introduzione
La proprietà civile poteva essere acquisita a titolo originario e a titolo derivato; per ora ci occuperemo del primo. La proprietà a titolo originario può essere acquisita con diversi atti di trasmissione:
1. Occupazione
Con questa si diventa proprietari con la presa di possesso e l'idea che si possa mantenere a lungo la cosa. L'occupazione può essere esercitata su specifiche cose:
- Animali selvatici: Cose di nessuno, come gli animali derivanti da caccia e pesca. Anche gli animali scappati dalla prigionia di un proprietario altrui, gli animali che perdono la consuetudine di tornare alla propria dimora e gli animali della quale si perde la vista all'orizzonte sono oggetto di occupazione da parte del nuovo proprietario. Secondo Giustiniano si diventava proprietario di animali altrui, nei precedenti casi, solamente con la presa di possesso materiale.
- Oggetti trovati sulla spiaggia, come conchiglie e gemme, sono oggetto di occupazione. Le cose trovate sulla spiaggia ma che derivano da un naufragio sono invece di proprietà del comandante della barca.
- Isole riemerse, se non vicino al confine con la terraferma (altrimenti sarebbero di proprietà del rivierasco).
- Cose del nemico: Si diventa proprietari delle cose abbandonate del nemico sul campo di guerra.
- Cose abbandonate: Si diventa proprietari delle cose abbandonate. Per cose abbandonate si intendono oggetti che il proprietario "lascia lì" senza l'intenzione di riprenderseli; bisogna quindi distinguere l'abbandono dalla perdita (se viene sottratta la proprietà di una cosa perduta si è accusati di furto).
Secondo alcuni l'abbandono sancisce l'immediata perdita della proprietà, ragion per cui anche un eventuale ladro con intenti di lucro e di guadagni in mala fede se si impossessa della cosa abbandonata non può essere accusato di furto. Secondo altri, invece, il diritto di proprietà resta tale per il proprietario della cosa abbandonata fino a quando quest'ultima non viene presa in possesso da un'altra persona. In questo secondo caso il ladro verrà accusato di furto. Se l'errore, con il quale si confonde l'abbandono dalla perdita, è commesso in buona fede, colui che ha preso possesso della cosa può essere assolto dall'accusa di furto.
2. Il tesoro
Per tesoro si intendono i forzieri e le grande somme di denaro o di oggetti preziosi rinvenuti da sottoterra, del quale non si era a conoscenza dell'esistenza e del proprietario. Se qualcuno invece ha sotterrato qualcosa per timore che li venisse rubato, questo non è un tesoro e colui che lo prende commette un furto. Vige una regola generale in questo contesto sull'attribuzione della proprietà: se il tesoro viene trovato nel proprio fondo, la proprietà dell'oggetto trovato sarà totale del proprietario del fondo (così come se il tesoro viene ritrovato sul mio fondo da una persona che io stesso ho delegato a scavare). Se, invece, un estraneo trova un tesoro nel mio fondo quest'ultimo verrà ripartito a metà. La regola della metà vale anche sui tesori trovati sui fondi pubblici, del fisco e del principe. Tutti i tesori trovati in terreni sacri e religiosi vanno nelle mani di colui che gli ha scoperti.
3. Specificazione
In questo caso abbiamo una materia prima (uva, bronzo) di proprietà di una persona e uno specificatore; ovvero un soggetto che, in male o in buona fede, interviene sulla materia prima altrui costruendo una nuova cosa (vino, statua di bronzo). Alcuni giuristi pensano che la proprietà della nuova cosa spetti a colui che era proprietario della materia prima. Altri pensano invece che il diritto di proprietà spetti allo specificatore. Per trovare una soluzione equa Giustiniano ha cercato di bilanciare le due opinioni contrapposte: Se la nuova cosa può tornare nella condizione originaria della materia prima (come nel caso della statua che fondendola torna bronzo) allora il diritto di proprietà di questa nuova cosa spetterà al proprietario della materia primaria. Se invece (come nel caso del vino con l'uva), la cosa nuova non può tornare alla situazione originaria diventerà di proprietà dello specificatore. Quando la cosa nuova è il risultato di materie prime derivanti anche dallo specificatore la proprietà della cosa nuova sarà di quest'ultimo.
4. Accessione
Questo è l'atto con il quale il proprietario della cosa principale acquista la proprietà anche della cosa accessoria, in quanto quest'ultima unendosi a quella principale crea un tutt'uno. Possiamo distinguere due tipi di accessione:
- Accessione immobile: Quando i risultati di un disastro fluviale come le alluvioni e le avulsioni portano detriti naturali o meno sul fondo di una persona quest'ultimi diventano di proprietà del proprietario del fondo. Quando vicino alla riva, occupata da un fondo, si crea un'isola quest'ultima diventerà del proprietario del fondo confinante con la riva (il rivierasco).
- Accessione mobile: Quando sia la cosa principale sia quella accessoria sono mobili.
In conclusione, i diversi modi di acquisire la proprietà a titolo originario comprendono una serie di atti e situazioni in cui il possesso e l'intenzione giocano un ruolo fondamentale. La comprensione di queste dinamiche è essenziale per una corretta gestione e tutela dei diritti di proprietà.
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