DIRITTO PENALE DELL’AMBIENTE
PARTE GENERALE: PRINCIPI, BENI E TECNICHE DI
TUTELA
1. OGGETTI E BENI DELLA TUTELA
Di regola, le fattispecie contravvenzionali non tutelano l’ambiente
“tout court”, bensì di volta in volta, un certo stato delle acque, dell’aria e del
suolo ecc.
Il dibattito va aggiornato alla legge n° 68/2015, la quale, introducendo il
nuovo capitolo VI-bis c.p., lo ha espressamente dedicato ai delitti contro
l’ambiente. Ebbene, emerge una accezione lata di ambiente,
comprendente i distinti ecosistemi e il loro equilibrio. Non mancano
però, nel nuovo titolo dei delitti contro l’ambiente, fattispecie volte alla tutela
dell’incolumità pubblica o volte a consentire la tutela di funzioni di vigilanza
della pubblica amministrazione.
L’ambiente è dunque l’oggetto della tutela penale ma ciò non significa
necessariamente che esso sia anche il bene giuridico tutelato dal
diritto penale. Può essere che singole fattispecie o intere discipline penali non
proteggano l’ambiente nelle sue componenti ecologiche in sé considerate,
quanto piuttosto la salute umana o, più in generale, gli interessi umani.
Oppure, si danno casi nei quali il legislatore sembra tutelare direttamente
talune funzioni della PA.
La disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006, “ha come obiettivo primario
la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare
attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali”. L’obiettivo generale della qualità della vita umana
(interesse finale) appare dunque interconnesso con la tutela
dell’ambiente (interesse strumentale).
L’inquinamento è definito come “l’introduzione diretta o indiretta, a
seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o
più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel
suolo, che potrebbe nuocere alla salute umana o alla qualità
dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi
legittimi usi”.
Emergono nell’ultima definizione tre interessi: la qualità dell’ambiente, la
salute umana e gli usi legittimi dell’ambiente.
L’oggetto di protezione va individuato volta per volta, alla luce dei
singoli requisiti di fattispecie o delle caratteristiche o degli effetti delle sostanze
da questi richiamati.
Può qui anticiparsi che, in linea tendenziale, nell’ottica antropocentrica
attualmente e prevalentemente assunta dal legislatore italiano, l’ambiente
finisce per porsi, oggi, in un rapporto di anticipazione di tutela rispetto
alla salute dell’uomo e di conflitto con altri interessi o usi delle risorse
naturali da parte dell’uomo.
L’ambiguità di fondo degli scopi di tutela emerge anche nelle fonti europee in
materia. L’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’UE stabilisce che “la
politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a
perseguire i seguenti obiettivi:
Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente
Protezione della salute umana
Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
In relazione ai profili di tutela penale, il testo normativo più importante vincola
gli Stati membri a incriminare determinate condotte di scarico, emissione o
immissione nell’aria, nel suolo o nelle acque qualora “provochino o possano
provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità
dell’aria, alla qualità del suolo ecc.”
L’ambiente è visto dal legislatore come contesto spazio temporale nel quale
l’uomo di oggi e delle future generazioni è destinato a vivere, e che pertanto
deve essere sì preservato in taluni suoi aspetti e luoghi, ma anche entro certi
limiti sfruttato per i bisogni dell’essere umano.
Nel diritto penale dell’ambiente la connessione con la disciplina amministrativa
è particolarmente marcata, tanto che si parla di accessorietà del diritto
penale al diritto amministrativo.
1.1. TUTELA DI FUNZIONI
Vi è infine una terza ipotesi: che il diritto penale dell’ambiente, in molti casi,
non tuteli tanto beni giuridici bensì funzioni amministrative, ovvero l’attività di
pianificazione e controlli delle PA preposte ai vari settori.
Espressione tipica della tutela di funzioni sarebbero le fattispecie che
incriminano l’esercizio di determinate attività senza autorizzazione, o
in difformità dalle relative prescrizioni.
Alcuni ritengono che le funzioni amministrative, in quanto strumentali alla
prevenzione di condotte offensive dei beni finali, siano a date condizioni
meritevoli di tutela penale.
Conforme a quest’ultima impostazione è la giurisprudenza che,
individuando nella funzione di controllo della PA il bene protetto (nel
reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione), afferma
che la lesione del bene “è integrata dalla condotta stessa, che
ontologicamente è di per sé idonea a pregiudicare il bene giuridico protetto.”
Ciò che in questa sede va sottolineato è che con l’espressione “tutela di
funzioni” o con il riferimento a beni strumentali ci si riferisce ad
un’anticipazione della tutela penale rispetto a condotte che di per sé
non danneggiano il bene finale, limitandosi ad occultare o ad ostacolare la
conoscenza di determinate attività potenzialmente pericolose per l’ambiente.
Ciò che importa, nella sostanza, è non perdere di vista gli interessi
finali cui mira l’attività di controllo e pianificazione della PA e,
soprattutto, la congruità delle fattispecie di pericolo astratto a
cogliere plausibili (per quanto astratti) pericoli di offesa ai beni finali.
Norme penali così strutturate vanno sottoposte al vaglio critico dell’interprete,
attraverso la selezione di quelle offensive (per quanto astrattamente) del bene
finale, vuoi altrimenti attraverso la proposizione di questioni di illegittimità
costituzionale per contrasto con il principio di offensività.
D’altra parte, il principio di offensività non può dirsi rispettato attraverso il
facile escamotage consistente nell’interpretare le fattispecie poste a tutela di
funzione come fattispecie di danno; come detto occorre guardare al bene finale
che, seppure astrattamente ed in un’ottica ex ante, deve poter essere messo in
pericolo dalla violazione delle regole poste al funzionamento della PA.
2. TECNICHE DI TUTELA E STRUTTURA DEI REATI AMBIENTALI
Le discipline penali ambientali sono di regola costruite come
appendici sanzionatorie di complessi di precetti e procedure
amministrative (la funzione sanzionatoria del diritto penale rispetto al
diritto amministrativo).
La sovrapposizione tra diritto penale e sottese discipline amministrative può
essere più o meno marcata.
La gran parte dei reati ambientali è suddivisibile in tre tipologie, a
seconda che la condotta incriminata abbia ad oggetto:
l’esercizio di attività in violazione della sottesa disciplina
amministrativa (in particolare, in assenza del prescritto provvedimento
amministrativo o in difformità dalle prescrizioni ivi contenute)
il superamento di valori soglia predeterminati dalla legge statale, o
regionale, o prefissati da autorità amministrative
la mancata collaborazione con le autorità di controllo, nelle forme
del diniego all’accesso ai luoghi, della omessa predisposizione di
strumenti di monitoraggio ecc.
Ai tre modelli sfuggono, in tutto o in parte, i nuovi delitti ambientali. I nuovi
delitti ambientali sono costruiti in larga misura su requisiti
specificatamente penalistici mentre il parziale raccordo con la sottesa
disciplina amministrativa è talvolta garantito dall’avverbio “abusivamente”.
I reati di danneggiamento idrico e di incendio boschivo, da un lato, e di getto
pericoloso di cose e di disastro innominato, dall’altro, sono infatti costruiti su di
un danno o pericolo rimesso alla valutazione diretta del giudice, e non al filtro
di soglie.
Altra figura peculiare è costituita dalla contravvenzione di omessa bonifica,
la quale punisce chiunque cagioni l’inquinamento del suolo, del
sottosuolo o delle acque con il superamento delle concentrazioni
soglia di rischio, qualora non provveda alla bonifica in conformità al
progetto approvato dall’autorità competente.
Analogo discorso vale per la fattispecie codicistica di omessa bonifica, la
quale punisce chiunque, essendovi obbligato per legge o per ordine
del giudice, non provvede alla bonifica, al ripristino e/o al recupero
dello stato dei luoghi.
Si punisce dunque l’omessa eliminazione delle conseguenze dannose
connesse all’inquinamento (calcolate all’esito di una complessa procedura
ex post), secondo i tempi e le modalità indicate dal progetto o imposte
dal giudice, e non la causazione di pericoli o intralci rispetto
all’attività di efficace controllo e verifica attribuiti alle autorità
competenti.
Quanto alla struttura dei reati ambientali, occorre distinguere.
Taluni dei nuovi delitti ambientali inseriti nel titolo VI-bis c.p. sono
reati di pericolo concreto o di danno (ad esempio si pensi all’inquinamento
ambientale, al disastro ambientale)
La quasi totalità delle contravvenzioni ambientali, viceversa, assume
la struttura dei reati di pericolo astratto o presunto, incriminando
condotte che nei fatti potrebbero non pregiudicare il bene tutelato.
L’utilizzo dei reati di pericolo astratto o presunto si giustifica alla luce del fatto
che l’offesa penalistica, nel settore ambientale, non è parametrata ad una
condizione originaria il più delle volte non misurabile. E si giustifica soprattutto
perché non appare agevole misurare l’apporto delle singole immissioni
o emissioni sullo stato della biosfera, poiché esso dipende da
moltissimi fattori.
L’anticipazione della tutela penale attuata attraverso l’impiego dei reati di
pericolo astratto è criticata da taluni, i quali auspicano soluzioni diverse. La
natura collettiva e l’elevato rango costituzionale dei beni in gioco
costituiscono argomenti a favore della non illegittimità, in linea di
principio e a certe condizioni, dell’intervento penale nella forma dei
reati di pericolo.
L’alternativa politico-criminale consiste nella configurazione di reati di
danno, per la cui consumazione occorre aspettare la compromissione
del bene, con difficoltà probatorie e costi socio-ambientali
difficilmente tollerabili.
I reati ambientali, con l’eccezione dei nuovi delitti ambientali,
consistono quasi sempre in contravvenzioni, punite spesso con la sola
pena dell’ammenda.
I reati ambientali nascono come violazione di precetti amministrativi,
e non come aggressione diretta di beni preesistenti all’attività normativa: non
si incrimina chi danneggia un fiume, bensì chi scarica senza autorizzazione.
Tuttavia, la forma contravvenzionale comporta problemi notori di
ineffettività di tutela:
In sede di indagini preclude a taluni mezzi di prova.
Consente di “uscire” dal processo penale con il pagamento di
una certa somma a titolo di oblazione, e dunque con una
monetizzazione non sempre soddisfacente per le istanze di tutela sottese
a serie forme di inquinamento.
In diversi casi la complessità delle indagini, unitamente alle
lentezze complessive degli apparati di giustizia, comporta la
prescrizione dei reati contravvenzionali ambientali, che si
consuma in 4 anni
La forma contravvenzionale della gran parte dei reati ambientali
trae con sé la non punibilità del relativo tentativo (il nostro
ordinamento la circoscrive ai soli delitti) e, dal punto di vista
dell’elemento soggettivo, la punibilità indifferentemente a titolo
di colpa o dolo, salvo i casi di contravvenzioni intrinsecamente
dolose.
L’accresciuta sensibilità per le questioni ambientali ha tuttavia portato alla
previsione di fattispecie delittuose volte a colpire più severamente
(sul piano della pena) e più efficacemente (su quello dei mezzi di
ricerca della prova) condotte di particolare gravità. I nuovi delitti
ambientali nel titolo VI-bis c.p. sono puniti con pene assai elevate, le
quali consentono misure cautelari personali, intercettazioni, arresto in
flagranza, e sono soggetti a termini prescrizionali piuttosto lunghi.
L’accertamento dell’illecito amministrativo è rimesso all’attività di
indagine della PA.
L’azione civile, rimessa al Ministero, finisce nella prassi molto spesso per essere
coltivata in sede penale, ritenuta dagli stessi soggetti più idonea a soddisfare le
esigenze risarcitorie, grazie agli strumenti investigativi della polizia giudiziaria
e dai minori tempi e costi di accertamento che il processo penale promette.
3. COSTITUZIONE E ORDINAMENTO EUROPEO: VINCOLI
NORMATIVI E OBBLIGHI DI INTERPRETAZIONE CONFORME
La nostra Costituzione non menzionava l’ambiente.
La giurisprudenza costituzionale e ordinaria ha progressivamente emancipato il
concetto di ambiente da quelli di tutela del paesaggio e di diritto alla salute,
fino ad elaborare un vero e proprio diritto all’ambiente salubre.
La novella costituzionale del 2001 ha introdotto per la prima volta
l’ambiente e la valorizzazione dei beni ambientali tra le materie
oggetto di espressa potestà legislativa, attribuendo la prima in via
esclusiva allo Stato, la seconda in via concorrente allo Stato e alle Regioni.
La giurisprudenza costituzionale è ormai consolidata nel ritenere l’ambiente
non tanto una materia, quanto un valore costituzionale primario e trasversale.
Lo Stato può legiferare fissando standard uniformi a tutela
dell’ambiente su tutto il territorio nazionale.
Le Regioni possono, legiferando in materia di loro competenza
esclusiva o concorrente, adottare standard ambientali più rigorosi per
l’ambiente.
L’altro riferimento di fondamentale importanza per il diritto penale
ambientale è rappresentato dal diritto europeo, il quale dedica ampio
spazio all’ambiente, sia nell’enunciazione di principi generali, sia nel diritto
derivato, attraverso l’emanazione di numerosi atti a vario titolo influenti sia
sulla produzione di normative interne che sulla interpretazione di singole
disposizioni nazionali.
L’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela affiora anche nella
giurisprudenza penale. Non è infrequente imbattersi in pronunce che
teorizzano un’interpretazione programmaticamente estensiva di taluni requisiti
di fattispecie penali, ancorate all’esigenza di non pregiudicare l’efficacia del
diritto comunitario.
Esigenze di effettività di tutela possono intravedersi anche dietro a
orientamenti giurisprudenziali talvolta eccessivamente drastici nel negare
qualsiasi rilevanza esimente. Più in generale, l’emergere nel diritto ambientale
del canone probatorio del “favor naturae” o “in dubio pro natura” rischia
di tracimare anche nel suo correlato penale.
In linea generale, può rilevarsi che l’interpretazione comunitariamente
conforme assume, nel diritto penale ambientale interno, il significato
di interpretazione estensiva, ovvero meno favorevole all’imputato.
4. OBBLIGHI DI RIPRISTINO E DI BONIFICA: LA FUNZIONA
RIPRISTINATORIA DEL DIRITTO PENALE AMBIENTALE
Il diritto penale dell’ambiente, in maniera progressivamente sempre
più marcata, tende ad assumere funzione ripristinatoria. Ciò avviene sia
attraverso l’impiego, nella prassi giudiziaria, di strumenti generali di diritto
penale sostanziale e processuale subordinati a rimessioni in pristino e
bonifiche, sia attraverso strumenti normativi peculiari, di varia natura il cui
comune denominatore consiste nell’essere configurati come conseguenze
dell’accertamento da parte del giudice penale di un fatto di reato.
Art. 452-duodecis c.p.: il ripristino dello stato dei luoghi è ordinato dal
giudice ogni qual volta pronunci sentenza di condanna o di
“patteggiamento” per taluno dei nuovi delitti ambientali contenuti nel
titolo VI-bis del codice penale.
L’art. 452-decies c.p. (“Ravvedimento operoso”) prevede marcate
riduzioni di pena per chi, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in
sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei
luoghi.
La funzione ripristinatoria del diritto penale dell’ambiente trova la sua massima
espressione nella configurazione dei reati di omessa bonifica: sia
contravvenzionale sia delittuosa, che minacciano una autonoma sanzione
penale per l’inadempimento agli obblighi di bonifica e ripristino.
Gli obblighi di rimessione in pristino e di bonifica rispondono ad
un’esigenza di effettività della tutela ambientale.
In caso di violazioni solo formali la rimessione in pristino è evitabile
attraverso la sanatoria delle irregolarità.
In altri casi la rimessione in pristino può essere una delle prescrizioni
imposte dagli organi di vigilanza quale condizione per l’estinzione dei
reati ambientali che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto
e attuale di danno alle risorse ambientali (art. 318-bis TUA).
In altri casi l’inottemperanza agli ordini di ripristino comporta ex lege
l’acquisizione di diritto e gratuita dell’opera abusiva e dell’area di
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